Quando ci si deve rivolgere ad un amministratore condominiale a San Nazzaro Val Cavargna?
La nomina di un amministratore di condominio è obbligatoria nel caso in cui il numero dei condomini presenti sia superiore a otto. Al di sotto di questo numero, affidarsi ad un amministratore di condominio è facoltativo
Compiti e doveri di un amministratore di condominio a San Nazzaro Val Cavargna?
L'amministratore di condominio a San Nazzaro Val Cavargna non soltanto rappresenta il condominio ma è sottoposto per normativa
ad alcuni doveri, come:
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- riscuotere i contributi;
- provvedere alla manutenzione ordinaria del condominio;
- assolvere adempimenti fiscali;
- curare e curare i documenti relativi alla propria gestione;
- predisporre il rendiconto annuale.
Come revocare la nomina del vecchio amministratore?
La norma prevede che la nomina di amministratore abbia la validità di un anno. In seguito, qualora la nomina non sia stata revocata, questa
è da considerarsi rinnovata per un altro anno. A revocare la nomina sono i condomini in sede di assemblea,
così come prevede il regolamento condominiale. In determinati casi, è l'autorità giudiziaria a provvedere alla revoca sotto richiesta di anche soltanto uno dei condomini. Ciò può avvenire quando l'amministratore:
- non abbia provveduto alla stesura del rendiconto
- non abbia convocato l'assemblea per l'approvazione dei conti;
- si sia rifiutato di convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo amministratore;
- non abbia reso esecutiva una delibera di assemblea;
- non abbia provveduto alla cura dei registri.
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