Questo servizio ti dà la possibilità di identificare le
imprese di Rittana e delle zone adiacenti che effettuano interventi di manutenzione degli estintori e di ottenere le offerte migliori. Tutto ciò è semplicissimo e gratuito.
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Tutti hanno diritto a operare in un ambiente non pericoloso, nel quale siano stati rimossi o sostanzialmente diminuiti i probabili pericoli per l'incolumità dei lavoratori. La presenza di impianti antincendio si rivela un criterio di primaria importanza per non far sì che lo scoppio di un incendio diventi una disgrazia.
Acquistare un sistema antincendio, però, non basta per l'integrità dello stabile situato a Rittana e di coloro che vi prestano attività o transitano. Le disposizioni di legge, pertanto, prevedono un piano di manutenzione per garantire la prevenzione degli incendi.
A riguardo, la norma tecnica individua la periodicità degli interventi di manutenzione e le modalità attraverso le quali questi si svolgono.
Il D.P.R. 547 del 27/04/55 e il D.M. 64 del 10/03/1998 decretano che la manutenzione degli impianti antincendio sia effettuata a spese del datore di lavoro.
Il datore, infatti, risponde personalmente qualora non siamo rispettate le norme relative alla manutenzione degli impianti. In caso di non presenza dell'estintore, insufficienza numerica, assenza di relativa segnaletica o impedimento a raggiungere il dispositivo, il datore è punito con il pagamento di un'ammenda, dai 1000.00 ai 6400.00 euro, o perfino con la reclusione da 2 a sei mesi.
L'intervento di manutenzione è composta da quattro fasi: sorveglianza, controllo, revisione e collaudo. La fase di sorveglianza può essere svolta da un addetto interno all'azienda e consiste nel verificare che vi siano tutti gli accorgimenti necessari, quali integrità del dispositivo, segnaletica, facile accesso, non presenza di manomissioni, chiarezza delle iscrizioni e presenza del libretto.
Qualora la persona addetta alla fase di sorveglianza notasse anomalie, dovrà comunicarle immediatamente all'impresa per la manutenzione dei dispositivi. Le fasi restanti, invece, devono obbligatoriamente essere eseguite da tecnici esterni e qualificati e rispettando scadenze temporali ben delineate. Se la fase di controllo verrà effettuata ogni 6 mesi, la data di revisione e quella di sorveglianza varieranno a seconda della tipologia di estintore.
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