15 novembre via all'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali
Automobilisti adeguatevi
La data del 15 novembre di ogni anno è particolarmente importante per tutti gli automobilisti italiani, perché è il giorno in cui scatta l’obbligo di avere a disposizione nelle autovetture le catene, oppure montare gli pneumatici invernali. Un obbligo che vale per circa il 30% delle strade italiane, ed è segnalato con cartelli posizionati lungo tali strade. Questo obbligo, come negli anni precedenti, è valido fino al prossimo 15 aprile, e la non osservanza può essere unita con una multa variabile da 80 fino a 318 euro. Nel caso dell’importo minimo, viene ridotta a 58 euro se il pagamento della multa viene effettuato dal trasgressore entro 5 giorni. Oltre a questa sanzione, l’automobilista potrebbe anche incorrere nel fermo dell’autovettura sino a quando non abbia ottemperato ad adottare il dispositivo richiesto, sia esso la disponibilità delle catene a bordo o il montaggio degli pneumatici invernali.
Come detto, questa Direttiva, che è stata emessa per la prima volta nel mese di gennaio del 2013, da parte del ministero delle "Infrastrutture e dei trasporti", non è in vigore su tutte le strade italiane, ma solo su alcune, in base alla possibilità che si prevedano delle precipitazioni nevose o la formazione di ghiaccio sulle strade stesse. Le due date, di inizio e fine dell’obbligo, sono indicative, in quanto alcuni enti proprietari di strade possono estenderli, od anticiparli e posticiparli, sempre naturalmente dandone indicazione con apposita segnaletica. L’obbligo resta in vigore dalla data iniziale a quella finale anche se le condizioni meteorologiche siano particolarmente buone, come in presenza di sole e temperature abbondantemente sopra lo zero, come avviene ad esempio nel periodo primaverile.
Per quanto riguarda gli pneumatici sono invernali, oppure "winter" o "termiche", tutti quelli che hanno la marchiatura M+S, od in alternativa MS, M-S, M&S. Oltre a questi rientrano tra quelli invernali anche gli pneumatici idonei per essere impiegati sia fuori strada che su strada che sono marcati MST. I disegni che appaiono su diverse tipologie di coperture, come ad esempio quello della montagna o quello del fiocco di neve, non sono "indicativi" dell’idoneità, ma sono solamente delle indicazioni supplementari fornite dai produttori degli pneumatici, per cui la marcatura è assolutamente richiesta.
Quando si montano questi tipi di neumatici è necessario fare attenzione che le loro misure siano conformi a quelle che sono indicate all’interno della carta di circolazione dell’autovettura. L’unica eccezione che viene ammessa è quella che riguarda il "Codice della Velocità". Nel periodo invernale, e solamente in questo, è infatti possibile utilizzare degli pneumatici che abbiano un codice inferiore a quello prescritto nella carta di circolazione. Questo aspetto è stato anche chiarito in una circolare dello scorso 27 maggio, la numero 103/95, che prevede una marcatura con un simbolo della "categoria di velocità" non inferiore a "M", sigla che corrisponde a 130 chilometri orari. In questo caso quindi, il conducente per essere in regola, deve tenere conto dei limiti più "restrittivi" che sono imposti dalla "velocità massima ammessa'' per lo pneumatico.
Naturalmente è possibile circolare in tutte le strade con gomme estive, avendo comunque l’accortezza di avere a bordo le catene o altri mezzi di sicurezza di pari grado, come ad esempio le "calze", ma omologate secondo la UNI 11313 oppure la On V5717.
Come detto, questa Direttiva, che è stata emessa per la prima volta nel mese di gennaio del 2013, da parte del ministero delle "Infrastrutture e dei trasporti", non è in vigore su tutte le strade italiane, ma solo su alcune, in base alla possibilità che si prevedano delle precipitazioni nevose o la formazione di ghiaccio sulle strade stesse. Le due date, di inizio e fine dell’obbligo, sono indicative, in quanto alcuni enti proprietari di strade possono estenderli, od anticiparli e posticiparli, sempre naturalmente dandone indicazione con apposita segnaletica. L’obbligo resta in vigore dalla data iniziale a quella finale anche se le condizioni meteorologiche siano particolarmente buone, come in presenza di sole e temperature abbondantemente sopra lo zero, come avviene ad esempio nel periodo primaverile.
Per quanto riguarda gli pneumatici sono invernali, oppure "winter" o "termiche", tutti quelli che hanno la marchiatura M+S, od in alternativa MS, M-S, M&S. Oltre a questi rientrano tra quelli invernali anche gli pneumatici idonei per essere impiegati sia fuori strada che su strada che sono marcati MST. I disegni che appaiono su diverse tipologie di coperture, come ad esempio quello della montagna o quello del fiocco di neve, non sono "indicativi" dell’idoneità, ma sono solamente delle indicazioni supplementari fornite dai produttori degli pneumatici, per cui la marcatura è assolutamente richiesta.
Quando si montano questi tipi di neumatici è necessario fare attenzione che le loro misure siano conformi a quelle che sono indicate all’interno della carta di circolazione dell’autovettura. L’unica eccezione che viene ammessa è quella che riguarda il "Codice della Velocità". Nel periodo invernale, e solamente in questo, è infatti possibile utilizzare degli pneumatici che abbiano un codice inferiore a quello prescritto nella carta di circolazione. Questo aspetto è stato anche chiarito in una circolare dello scorso 27 maggio, la numero 103/95, che prevede una marcatura con un simbolo della "categoria di velocità" non inferiore a "M", sigla che corrisponde a 130 chilometri orari. In questo caso quindi, il conducente per essere in regola, deve tenere conto dei limiti più "restrittivi" che sono imposti dalla "velocità massima ammessa'' per lo pneumatico.
Naturalmente è possibile circolare in tutte le strade con gomme estive, avendo comunque l’accortezza di avere a bordo le catene o altri mezzi di sicurezza di pari grado, come ad esempio le "calze", ma omologate secondo la UNI 11313 oppure la On V5717.