Benefici economici con il nuovo decreto fiscale
Adesione entro il 22 gennaio 2017
Con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale n.249 è stato pubblicato il decreto legge n.193 del 22 ottobre 2016. In base a tale decreto si evince una percentuale di benefici economici pari al 35% che può derivare dalla rottamazione di ruoli corrispondenti a tasse, imposte e contributi, nonché ruoli emessi da Province e Regioni e le multe dovute a violazioni del Codice della Strada.
Inoltre, in seguito alla sostituzione di Equitalia con un altro agente di riscossione crediti, sarà possibile, a partire dal prossimo anno, far rientrare nella rottamazione anche le dilazioni già in corso con Equitalia a condizione che le restanti rate dell'anno 2016, ovvero quelle che vanno dal 1° ottobre al 31 dicembre, verranno pagate per intero. Non potranno invece accedere alla rottamazione tutte quelle sanzioni che fanno parte di ruoli dovuti a multe e sanzioni a causa di condanne penali, ai crediti di Stato stabiliti mediante sentenza dalla Corte dei Conti e Iva riscossa all'importazione.
I debitori saranno quindi tenuti a pagare solo l'aggio della riscossione in quanto tale senza corrispondere la parte relativa a sanzioni ed interessi di mora. L'importo che dunque andrà a versare sarà composto da:
- somme a titolo di tributi, imposte oppure contributi previdenziali ed assistenziali;
- gli interessi maturati in caso di iscrizione a ruolo avvenuta in ritardo;
- ulteriori somme maturate dall'agente di riscossione sia sul capitale che sugli interessi al punto precedente;
- spese riguardanti le procedure operative;
- e, spese di notifica della cartella di pagamento.
Salvo nei casi di multe stradali, la somma da pagare è pari al valore della contravvenzione e il relativo aggio maturato, a cui si aggiungono le spese di notifica e di esecuzione, mentre non sono da tener conto eventuali interessi di mora ed altri aumenti previsti dalla legge 689/81.
Tutti i contribuenti che decidono di aderire al decreto avranno 90 giorni di tempo, entro il 22 gennaio 2017, per presentare l'istanza all'ente della riscossione. Una volta ottenuta la rottamazione dovranno essere rispettate tutte le scadenze altrimenti si verrà esclusi da una nuova rateazione e si perdono le agevolazioni ottenute.
Inoltre, in seguito alla sostituzione di Equitalia con un altro agente di riscossione crediti, sarà possibile, a partire dal prossimo anno, far rientrare nella rottamazione anche le dilazioni già in corso con Equitalia a condizione che le restanti rate dell'anno 2016, ovvero quelle che vanno dal 1° ottobre al 31 dicembre, verranno pagate per intero. Non potranno invece accedere alla rottamazione tutte quelle sanzioni che fanno parte di ruoli dovuti a multe e sanzioni a causa di condanne penali, ai crediti di Stato stabiliti mediante sentenza dalla Corte dei Conti e Iva riscossa all'importazione.
I debitori saranno quindi tenuti a pagare solo l'aggio della riscossione in quanto tale senza corrispondere la parte relativa a sanzioni ed interessi di mora. L'importo che dunque andrà a versare sarà composto da:
- somme a titolo di tributi, imposte oppure contributi previdenziali ed assistenziali;
- gli interessi maturati in caso di iscrizione a ruolo avvenuta in ritardo;
- ulteriori somme maturate dall'agente di riscossione sia sul capitale che sugli interessi al punto precedente;
- spese riguardanti le procedure operative;
- e, spese di notifica della cartella di pagamento.
Salvo nei casi di multe stradali, la somma da pagare è pari al valore della contravvenzione e il relativo aggio maturato, a cui si aggiungono le spese di notifica e di esecuzione, mentre non sono da tener conto eventuali interessi di mora ed altri aumenti previsti dalla legge 689/81.
Tutti i contribuenti che decidono di aderire al decreto avranno 90 giorni di tempo, entro il 22 gennaio 2017, per presentare l'istanza all'ente della riscossione. Una volta ottenuta la rottamazione dovranno essere rispettate tutte le scadenze altrimenti si verrà esclusi da una nuova rateazione e si perdono le agevolazioni ottenute.