Convivenza: arrivano i primi adempimenti da osservare per le coppie di fatto
In comune la registrazione
La notizia della trasmissione della Circolare n. 7/2016 risale alla recente data del primo giugno. A pubblicarla ha provveduto il Ministero dell'interno e più precisamente il Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Lo scopo della circolare è quello di regolare le competenze che spettano ai vari comuni italiani in materia di convinvenza. Con tale emendamento vengono, infatti, sancite le prima indicazioni da seguire per i comuni. Spetta ad essi, dunque, l’iscrizione delle convivenze di fatto e la registrazione del contratto di convivenza; di conseguenza hanno il compito di rilasciare le relative certificazioni. I sindaci, invece, che in qualità di primi cittadini, sono alla guida del comune sono tenuti ad informare ed evidenziare a chi di competenza ogni eventuale problematica che si possa presentare attuando la prima fase di questa novità introdotta.
Per quanto riguarda l'iscrizione delle convivenze di fatto, nulla di nuovo; ciò che si devono seguire sono le normali procedure già ritenute necessarie dall’ordinamento anagrafico.
La novità principale riguarda, invece, la registrazione del contratto di convivenza. Di ciò è responsabile l'impiegato all'ufficio anagrafe del comune di residenza a cui appartengono i due conviventi, il quale deve agire dapprima registrando gli estremi della comunicazione, nonchè la data e il luogo in cui viene stipulato il contratto sia nelle schede individuali che nelle schede di famiglia dei conviventi e poi assicurare che una copia sia correttamente conservata e sempre reperibile agli atti dell'ufficio per qualsiasi consultazione. La fase della registrazione è resa obbligatoria ai fini della validità giuridica dall'ordinamento.
Allo stesso modo, anche nel caso in cui si verifichi la risoluzione del contratto di convivenza, si deve registrare la data e il luogo e si deve aggiungere anche il motivo della risoluzione e gli estremi della notifica avvenuta mediante la collaborazione di un professionista. Come avviene per la registrazione, anche per la risoluzione devono essere aggiornte sia le schede dei singoli che quelle di famiglia.
I dati contrattuali registrati nelle schede, infine, dovranno essere inseriti nelle certificazioni contrattuali. Ovviamente, le dichiarazioni personali sono soggette al comma 55 che richiama le leggi sulla tutela della privacy dei conviventi che sottoscrivono il contratto, assicurando che essi mantengano la loro dignità.
Per quanto riguarda l'iscrizione delle convivenze di fatto, nulla di nuovo; ciò che si devono seguire sono le normali procedure già ritenute necessarie dall’ordinamento anagrafico.
La novità principale riguarda, invece, la registrazione del contratto di convivenza. Di ciò è responsabile l'impiegato all'ufficio anagrafe del comune di residenza a cui appartengono i due conviventi, il quale deve agire dapprima registrando gli estremi della comunicazione, nonchè la data e il luogo in cui viene stipulato il contratto sia nelle schede individuali che nelle schede di famiglia dei conviventi e poi assicurare che una copia sia correttamente conservata e sempre reperibile agli atti dell'ufficio per qualsiasi consultazione. La fase della registrazione è resa obbligatoria ai fini della validità giuridica dall'ordinamento.
Allo stesso modo, anche nel caso in cui si verifichi la risoluzione del contratto di convivenza, si deve registrare la data e il luogo e si deve aggiungere anche il motivo della risoluzione e gli estremi della notifica avvenuta mediante la collaborazione di un professionista. Come avviene per la registrazione, anche per la risoluzione devono essere aggiornte sia le schede dei singoli che quelle di famiglia.
I dati contrattuali registrati nelle schede, infine, dovranno essere inseriti nelle certificazioni contrattuali. Ovviamente, le dichiarazioni personali sono soggette al comma 55 che richiama le leggi sulla tutela della privacy dei conviventi che sottoscrivono il contratto, assicurando che essi mantengano la loro dignità.