Mondo scuola: permessi per lutto e malattia durante le ferie!
Sentenza del Tribunale di Milano
Un'importante sentenza del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza interessante. La sentenza è stata pronunciata venerdì 9 Settembre 2016 e ha riguardato una controversia tra una scuola da una parte, e una dipendente ATA dall'altra.
Il Tribunale di Milano si è espresso in merito al rapporto tra ferie e malattia. Secondo la sentenza, l'insorgenza della malattia durante il periodo di ferie, se impedisce al lavoratore di usufruire delle stesse e di recuperare a livello psicofisico, causa la sospensione del decorso del periodo di ferie.
La valutazione dell'incompatibilità tra malattia e ferie spetta al lavoratore stesso. Quest'ultimo infatti, se giudica che l'insorgenza della sua malattia non pregiudica il godimento delle ferie, può escludere l'interruzione di queste ultime.
Giurisprudenza della Suprema Corte in merito al periodo di comporto
La giurisprudenza della Suprema Corte in merito al periodo di comporto dice che il periodo di comporto per malattia può essere interrotto. L'interruzione ha luogo in conseguenza di una richiesta fatta dal lavoratore che intende godere del periodo di ferie.
Il datore di lavoro, a cui viene fatta la richiesta di ferie dal lavoratore, deve fare questa concessione. Tale concessione dovrebbe essere permessa anche tenuto conto che il lavoratore rischia di perdere il proprio posto di lavoro. Questo rischio c'è in caso di scadenza del periodo di comporto.
Cosa prevede il Comparto Scuola in caso di permessi per lutto?
In caso di lutto, l'articolo 15 del Comparto Scuola prevede che il lavoratore dipendente possa prendersi un permesso dal lavoro.Questo permesso è di tre giorni anche non continuativi.
Durante questi tre giorni, il dipendente viene normalmente retribuito.
Il permesso per lutto può essere chiesto dal lavoratore della scuola per la morte del coniuge o per la morte di parenti. I parenti non devono andare oltre il secondo grado.
L'articolo 15 del Comparto Scuola non fissa un termine entro cui questi permessi per lutto possono essere richiesti e fruiti.
Sebbene non ci siano limiti di tempo, il permesso per lutto deve essere richiesto dal lavoratore in un periodo di tempo che non sia molto lontano dall'evento tragico subito.
Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza interessante. La sentenza è stata pronunciata venerdì 9 Settembre 2016 e ha riguardato una controversia tra una scuola da una parte, e una dipendente ATA dall'altra.
Il Tribunale di Milano si è espresso in merito al rapporto tra ferie e malattia. Secondo la sentenza, l'insorgenza della malattia durante il periodo di ferie, se impedisce al lavoratore di usufruire delle stesse e di recuperare a livello psicofisico, causa la sospensione del decorso del periodo di ferie.
La valutazione dell'incompatibilità tra malattia e ferie spetta al lavoratore stesso. Quest'ultimo infatti, se giudica che l'insorgenza della sua malattia non pregiudica il godimento delle ferie, può escludere l'interruzione di queste ultime.
Giurisprudenza della Suprema Corte in merito al periodo di comporto
La giurisprudenza della Suprema Corte in merito al periodo di comporto dice che il periodo di comporto per malattia può essere interrotto. L'interruzione ha luogo in conseguenza di una richiesta fatta dal lavoratore che intende godere del periodo di ferie.
Il datore di lavoro, a cui viene fatta la richiesta di ferie dal lavoratore, deve fare questa concessione. Tale concessione dovrebbe essere permessa anche tenuto conto che il lavoratore rischia di perdere il proprio posto di lavoro. Questo rischio c'è in caso di scadenza del periodo di comporto.
Cosa prevede il Comparto Scuola in caso di permessi per lutto?
In caso di lutto, l'articolo 15 del Comparto Scuola prevede che il lavoratore dipendente possa prendersi un permesso dal lavoro.Questo permesso è di tre giorni anche non continuativi.
Durante questi tre giorni, il dipendente viene normalmente retribuito.
Il permesso per lutto può essere chiesto dal lavoratore della scuola per la morte del coniuge o per la morte di parenti. I parenti non devono andare oltre il secondo grado.
L'articolo 15 del Comparto Scuola non fissa un termine entro cui questi permessi per lutto possono essere richiesti e fruiti.
Sebbene non ci siano limiti di tempo, il permesso per lutto deve essere richiesto dal lavoratore in un periodo di tempo che non sia molto lontano dall'evento tragico subito.