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Un circolare del ministero fa chiarezza sull'esenzione IMU per i terreni agricoli

Nella circolare sono stati inseriti dei "chiarimenti" che riguardano alcune tipologie di comuni.

Lo scorso 14 luglio il Ministero "dell’Economia e delle Finanze" ha diramato una circolare con la quale si è affrontato nuovamente un argomento importante per molti cittadini come l’esenzione IMU per quanto riguarda i terreni agricoli ubicati nei comuni "montani", Nel testo della circolare in particolare, sono stati inseriti dei "chiarimenti" che riguardano alcune tipologie di comuni.

Si tratta dei comuni che nel corso del tempo hanno cambiato la loro classificazione, ad esempio attuando delle procedure di fusione, anche quando si tratta di "incorporazione", eseguita all’interno di una riorganizzazione del territorio, eseguita secondo il metodo della "fusione tradizionale". In questo caso, chiarisce la circolare, se il nome del comune non è accompagnato da annotazioni, significa che l’esenzione dell’IMU si applica ai terreni in tutto l’ambito comunale; diversamente, quando accanto al nome del comune si trova una scritta, "PD", ciò significa che sono esentati solo una parte circoscritta dei terreni agricoli, e quindi occorre che i proprietari dei terreni di quel comune devono rivolgersi ai competenti uffici delle rispettive regioni per sapere se rientrano o meno tra le aree esenti.

Nella circolare si spiega anche che i comuni che fanno parte del Friuli Venezia Giulia o delle Province di Bolzano e Trento, rimangono in vigore le eventuali leggi "particolari" emanate dagli enti stessi, e che abbiano delimitato diversamente dall’elenco, le zone agricole dei comuni. 

Le considerazioni effettuate dal Ministero sono relative a varie tipologie di fusione: nel caso di due comuni che erano esenti in modo totale, terreni che ricadono nel territorio del nuovo comune mantengono l’esenzione totale; nel caso in cui, in base all’elenco allegato alla circolare del 1993, su cui si basa l’esenzione dall’IMU, la fusione riguardi un comune esente ed uno con esenzione parziale, mantengono l’esenzione solo quei terreni che erano "esenti" prima della fusione; lo stesso accade per quanto riguarda la fusione di due comuni, ognuno dei quali usufruiva di esenzione parziale. 

Nella circolare emessa a luglio inoltre, si provvede a risolvere il caso del comune di Valsamoggia, nato per fusione di cinque comuni preesistenti, in cui è stato commesso un errore di classificazione al momento della compilazione dell’elenco allegato alla precedente circolare del 1993, con l’applicazione dell’annotazione "PD", che derivava da uno dei comuni preesistenti,Monteveglio, annotazione che è poi risultata un errore "materiale" di trascrizione. 

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