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ditte di Stregna e dei comuni adiacenti che fanno interventi di manutenzione degli estintori e di ottenere un preventivo di spesa. Tutto ciò è semplicissimo e completamente gratuito.
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Tutti hanno diritto a svolgere la propria attività lavorativa in un contesto non pericoloso, all'interno del quale non vi siano possibili danni per l'incolumità dei lavoratori. Essere dotati di impianti antincendio si configura come una misura fondamentale per evitare che lo scoppio di un incendio si trasformi in una catastrofe.
Pensare all'acquisto di un sistema antincendio, tuttavia, non basta per mettere in sicurezza dell'edificio situato a Stregna e delle persone che vi prestano attività o transitano. La normativa, pertanto, stabilisce un piano di manutenzione per garantire la prevenzione degli incendi.
In riferimento a ciò, la normativa tecnica definisce la periodicità degli interventi di manutenzione e le procedure attraverso cui tali interventi si effettuano.
Il D.P.R. 547 del 27/04/55 e il D.M. 64 del 10/03/1998 decretano che la manutenzione dei dispositivi antincendio sia totalmente a carico del datore di lavoro.
Il datore, infatti, risponde personalmente qualora non siamo rispettate le norme relative alla manutenzione degli impianti. Nel caso di non presenza dell'estintore, non sufficienza numerica, mancanza di relativa segnaletica o irraggiungibilità del dispositivo, il titolare è sanzionato con un'ammenda, dai 1000.00 ai 6400.00 euro, oppure addirittura con la reclusione.
L'intervento di manutenzione prevede quattro diverse fasi. La fase di sorveglianza può essere eseguita da un addetto facente parte dell'azienda e prevede la verifica di tutte le accortezze necessarie, quali integrità dell'estintore, cartelli di segnaletica, facile accesso, assenza di manomissioni, leggibilità delle iscrizioni e presenza del libretto.
Nel caso in cui l'addetto alla sorveglianza riscontrasse anomalie, dovrà comunicarle prontamente alla ditta incaricata alla manutenzione dei dispositivi. Le restanti fasi, invece, devono obbligatoriamente essere svolte da personale esterno e qualificato e con scadenze temporali ben definite. Se la fase di controllo verrà effettuata ogni sei mesi, la data di revisione e quella di sorveglianza cambieranno a seconda della tipologia di dispositivo.
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